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Bocciato l’impianto eolico di Parma (Parma A e Parma B) : una vittoria civica con le sole armi del diritto

  • 5 mar
  • Tempo di lettura: 3 min

 

Gli impianti eolici di Parma hanno generato una vera sollevazione della popolazione locale, gelosa di quei siti minacciati da un impianto eolico di grande taglia immaginato sui crinali della Val Lecca e in siti di forte caratura identitaria. Anzi i progetti erano due, tenuti pendenti, come spesso avviene, forse per sfruttare le ambiguità della normativa sul cumulo che limiterebbe tale valutazione solo agli impianti esistenti.


La riscontrata violazione dei termini procedimentali, e la permanenza in verifica amministrativa di due progetti  identici, presentati dallo stesso soggetto e sulla stessa area, ha determinato l’archiviazione di Parma B su istanza predisposta dallo Studio per conto del Comune di Bardi, tramite l’ìng. Cavanna, come da provvedimento del MASE.


Il provvedimento recepisce integralmente le eccezioni formulate dallo Studio, e motiva la reiezione con il richiamo ai principi del divieto dell’artato frazionamento.

Il provvedimento recita infatti :” Codesta Società, con nota acquisita con prot. n. 144856/MASE del 31/07/2025 in ultima perfezionata con nota acquisita con prot. n. 169842/MASE del 16/09/2025, ha presentato alla scrivente Amministrazione istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per un progetto contiguo a quello in oggetto, ossia per un “progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola …Considerato che per le due istanze di VIA è stata trasmessa documentazione tecnica nella quale non si ravvisa alcun riferimento all’altro progetto e che, quindi, relativamente all’istanza in oggetto, è stata trasmessa documentazione tecnica nella quale non viene preso in considerazione il progetto già avviato denominato “PARMA A” con omissione, pertanto, dell’opportuna considerazione globale degli impatti ambientali quali, tra l’altro, gli impatti cumulativi.


 Considerato che non è ammissibile frazionare artificiosamente un progetto da sottoporre a VIA, come confermato da costante giurisprudenza amministrativa. Si cita a titolo esemplificativo la Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) n. 2523/2019 che, in un caso analogo a quello di cui trattasi, ha affermato: “[…]giacché l’emanazione del provvedimento impugnato (la VIA favorevole) è inficiata, a monte, dall’avere, la Regione: […] b) non espresso alcuna specifica motivazione circa l’aspetto relativo alla sottrazione del progetto, così come originariamente ideato dai proponenti, alla valutazione complessiva degli impatti ambientali, mediante la parcellizzazione dell'intervento unitario in due interventi separati, divenuti oggetto di due parallele procedure di VIA, formalmente distinte, ma materialmente e funzionalmente riguardanti lo stesso sito (ciò comporta l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, assorbiti e riproposti in questo grado).


Considerato che, nel caso in questione non si ravvisano elementi tali da giustificare l’ipotesi per l’avvio di procedure di VIA separate in quanto non si evince in concreto un’autonomia funzionale dei singoli interventi progettati, si invita codesta Società a valutare l’ipotesi di presentare nuovamente istanza di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per il progetto unitario (somma degli interventi previsti per “PARMA A” e “PARMA B”), chiedendo contestuale l’archiviazione delle due istanze di VIA già presentate, ovvero di integrare l’istanza del progetto "PARMA A" con il progetto “PARMA B”, trasmettendo apposita documentazione integrativa. Inoltre, si rappresenta che nella relazione paesaggistica trasmessa sono presenti alcuni refusi poiché viene riportata la denominazione del progetto “PARMA A" in luogo di “PARMA B”.


Questo provvedimento è di grande rilevanza nel panorama interpretativo della materia, visto che richiama principi non derogabili. Per la verità neanche derogabili dal legislatore nazionale, vista la provenienza unionale. In questo senso il tentativo di limitare la valutazione di cumulo ad impianti posti sula stessa particella catastale, che fu oggetto di discussione  in parlamento nel gennaio scorso nelle revisioni del d.leg.vo 175/2025 ( cfr. In questo sito altri articoli sul tema).

Ad ogni modO, il provvedimento richiama una nozione corretta di procedimenti pendenti allineandoli sia alla nozione di cumulo che a quella di artato frazionamento, riportando equità.





 
 

©2021 by Francesco Marchetti

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