Il TAR Umbria sulla prevalenza delle norme del d.leg. 199/2021 sulle norme regolamentari locali
- Jack Daniels
- 16 ago
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La sentenza in epigrafe costituisce il segno di un ulteriore passaggio verso la prevalenza delle norme nazionali sulle norme regolamentari locali, intervenendo su un tema assai delicato e toccante una prerogativa soprattutto cara ai comuni che vedono nella prerogativa citata lo spazio paraprogrammatorio e pianificatorio della materia.
Sulla competenza derivata dal TUA 15272006 agli enti locali anche in materia di paesaggio e di impatto territoriale si trovano altri articoli in questa rubrica, e ad oggi quelle norme non sono state abrogate, fermo rimanendo – è necessario precisarlo per la vulgata che circola ed a scanso di equivoci – che la tutela del paesaggio non presuppone certo un vincolo e la sua tutela è estesa orizzontalmente a tutti gli enti locali ( art. .
Il comune quindi trincerò la irricevibilità - poi annullata dal Tar – dietro l’affermazione per cui per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 1000 kWe, il citato Regolamento Regionale prevede l’assoggettamento dell’istanza ad autorizzazione unica di cui all’ articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e non l’attività edilizia libera come proposto dalla Vs società»
L’azienda ricorre sostenendo l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 1 e 20 del d.lgs. n. 199/2021 e dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del d.m. del 10.09.2010 e della dir. 2018/2001/UE, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricostruzione della ricorrente, le Regioni sarebbero competenti solo alla individuazione delle aree non idonee, mentre non potrebbero procedere alla individuazione delle aree idonee prima dell’emanazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, né avrebbero il potere di disciplinare le aree idonee ad ospitare gli impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili; sarebbe di conseguenza illegittimo il regolamento regionale n. 7/2011, così come modificato dal regolamento regionale n. 4/2022, nella parte in cui, agli artt. 6 e 6-bis, assoggetta la realizzazione di detti impianti in aree agricole o produttive idonee o,
comunque, non inidonee a limitazioni espresse in termini di potenzialità fotovoltaica intesa quale superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, determinandosi per tale via la concreta inutilizzabilità di aree idonee o non inidonee per rilevanti estensioni. Con il secondo mezzo, la società ricorrente deduce l’illegittimità delle note comunali per violazione del d.m. del 10.09.2010, del d.lgs. n. 199/2021 della dir. 2018/2001/UE, del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, dei regolamenti UE 2021/241, 2018/1999, 2022/2057 e del PNIEC, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricorrente, le previsioni del regolamento regionale n. 7/2011, come modificate dal regolamento regionale n. 4/2022, determinerebbero, nella sostanza, la non idoneità dell’area ad ospitare l’impianto, nonostante la sua idoneità ex lege, ed in contrasto anche con il principio secondo cui la non idoneità di un area non comporta tout court il divieto di realizzare su di essa impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gravando comunque sull’amministrazione l’onere di una puntuale istruttoria sul progetto proposto al fine del bilanciamento degli interessi in gioco; ne conseguirebbe l’illegittimità delle note del Comune di Castiglione del Lago, che avrebbero negato la possibilità della realizzazione dell’impianto sulla base dell’automatica applicazione della normativa regolamentare regionale.
In quella fase storica la decretazione sulla individuazione delle aree idonee non era ancora stata emessa e quindi il conflitto nasceva contrapponendo le disposizioni regionali e quelle nazionali che qualificavano per criteri generali la idoneità delle aree.
Lo scontro quindi, come spesso avviene in questa materia in cui le modifiche si rincorrono su tempi assai contratti, è stato tra idoneità ex lege e indoneità desunta dalla normativa regionale, con ineditabile soccombenza di questa.
le note comunali impugnate sarebbero illegittime perché con esse l’Amministrazione comunale avrebbe disconosciuto l’applicabilità alla fattispecie della semplificazione introdotta con l’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021 in materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.
il collegio a scrutinare le doglianze proposte dalla società ricorrente prendendo le mosse da quella affidata al terzo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione del meccanismo di semplificazione di cui all’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021. L’art. 22-bis appena citato, come introdotto dall’art. 47, co. 1, lett. b), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto che «L’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (…) è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste». Secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente “governo del territorio”, vincolando così la legislazione regionale di dettaglio (cfr. Corte cost., sentt. n. 282 del 2016, n. 49 del 2016, n. 259 del 2014, n. 139 e n. 102 del 2013, n. 309 del 2011, n. 303 del 2003). Orbene, la sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente (quali sono sia quella del governo del territorio, sia quella della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia) determina l’automatica abrogazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 62/1953, della preesistente norma regionale in contrasto con essa (sul meccanismo abrogativo appena sintetizzato possono vedersi Corte cost., sentt. n. 117 del 2015, n. 223 del 2017, n. 498 del 1993; sull’applicazione del meccanismo cfr. TAR Toscana, sez. III, 3 marzo 2022, n. 273; TAR Piemonte, sez. I, 9 agosto 2017, n. 965; TAR Liguria, sez. I, 29 maggio 2013, n. 851). Infatti, l’art. 9 della legge n. 62/1953 dispone, al comma 1, che «L’emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall’articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti». Ai sensi del successivo art. 10, «Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse» (comma 1), imponendosi ai consigli regionali di adottare i necessari adeguamenti alla legislazione regionale entro i successivi novanta giorni (comma 2). Nel caso di specie, è incontestata la destinazione industriale dell’area destinata ad ospitare l’impianto fotovoltaico progettato dalla società ricorrente.
progettato dalla società ricorrente. Dunque, dovendo ritenersi implicitamente abrogata, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, ogni disposizione regionale avente l’effetto di subordinare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, ove previste, il provvedimento del Comune di Castiglione del Lago, nella parte in cui dichiara la “irricevibilità” della CIL presentata da "Agrovolt" in ragione della necessità dell’autorizzazione unica, è da ritenersi illegittimo e deve pertanto essere annullato.
Il tema della prevalenza delle disposizioni nazionali ( di derivazione unionale) sulle regionali ci serve anche per farei punto sull’attuale stato della normativa sulle aree dionee, all’esito della scadenza dei tempi per le regioni delegate alla individuazione che dovranno tenere conto di tanti aspetti. Dai limiti della delega ( aree idonee o anche inidonee) al nuovo quadro in cui la individuazione di inserisce. Il D.leg.vo 190/2024 apre in modo consistente le prerogative dea collocazione e questo non può non influire.
Avv. Marco L. Marchetti