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L’impianto eolico offshore Civitavecchia A: considerazioni sul procedimento e sulla nozione di cumulo

  • 5 mar
  • Tempo di lettura: 10 min

Prendiamo lo spunto dal progetto in oggetto per segnalare un tema di notevole interesse relativo alla nozione di cumulo negli impianti of shore. Su incarico del Comune di Tarquinia lo Studio ha affrontato il procedimento segnalando alcuni aspetti formali relativi al rapporto tra concessione demaniale e autorizzazione; poi nel richiamare la applicabilità della nozione di cumulo.

Si rilevava infatti   preliminarmente   la contraddizione della procedura attivata rispetto a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 199/2021 il quale al co.1  stabilisce che: Per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività  di pesca marittima, il  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del   demanio marittimo.»

Si tratta quindi di un procedimento unico che deve essere attivato dal MiTE ed al cui interno confluisce anche il sub-procedimento relativo al rilascio della concessione demaniale, il quale non può avere vita autonoma dovendo esplicarsi all’interno dell’iter di competenza statale.

Si evidenzia inoltre la necessità di effettuare in via preventiva ed in termini cumulativi la valutazione di impatto ambientale rispetto al progetto presentato, il quale non può essere valutato singolarmente bensì in considerazione degli effetti complessivi determinati dalla sommatoria delle istanze afferenti allo specchio acqueo antistante i Comuni di Civitavecchia, Tarquinia e Montalto di Castro.


La zona citata infatti vede attivati in modo coevo numerosi procedimenti di rilascio di concessione demaniali quarantennali aventi ad oggetto la medesima area, generando così una vera e propria occupazione dello spazio marittimo che vedrebbe convertita alla produzione energetica la propria conformazione e la propria originaria vocazione. 

Si tratta di un fenomeno emergenziale, la cui dimensione è insostenibile sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista paesaggistico sottraendo di fatto qualunque altra possibilità di utilizzazione di un’area demaniale e di una porzione di mare territoriale dalle dimensioni manifestatamente inique ed irragionevoli alla luce dei principi che governano la materia.

I dati forniti dalle stesse aziende, peraltro, esauriscono qualsiasi argomento sul punto evidenziando l’installazione di un totale di oltre 200 infrastrutture individuate come turbine eoliche o aerogeneratori.

La Capitaneria di Porto di Civitavecchia è infatti interessata, allo stato, da  8 procedimenti afferenti al rilascio di concessione demaniali marittime prodromiche all’attivazione ed all’esercizio di grandi parchi eolici off-shore:

       I.  impianto denominato Civitavecchia B proposto dalla società Centumcellae Wind S.r.l che prevede l’installazione di 25 turbine eoliche;

    II. impianto denominato Civitavecchia A proposto dalla società Centumcellae Wind che prevede l’installazione di 15 turbine eoliche;

  III. impianto denominato Montalto 2 proposto dalla Società Regolo Rinnovabili che prevede l’installazione di 34 turbine eoliche;

IV. impianto denominato BluWind Civitavecchia proposto dalla Società Wind Energy Civitavecchia s.r.l che prevede l’installaizone di 58 aerogeneratori;

   V. impianto denominato Seabass proposto dalla società Helios Energy s.r.l che prevede l’installazione di 54 aerogeneratori;

VI. impianto denominato Modica proposto dalla Società Regolo Rinnovabili s.r.l che prevede l’installazione di 34 aerogeneratori;

VII. impianto proposto della Società Poseidon Wind Energy s.r.l che prevede l’installazione di 72 aerogeneratori nel Mar Tirreno nord-occidentale   a circa 35 km dalle coste della Regione Sardegna e con punto di arrivo del cavidotto sottomarino sulla costa del Comune di Civitavecchia;

VIII. impianto proposto dalla Società Avenhexicon s.r.l  a circa 12 miglia nautiche dalla costa nord-orientale della Sardegna e con punto di arrivo del cavidotto sottomarino sulla costa del Comune di Civitavecchia. Questo impianto è composto da n. 43 strutture di fondazione galleggianti a forma triangolare ancorate al fondale, dotate ciascuna di n. 2 aerogeneratori, ciascuno con potenza nominale di 25 MW, per un numero totale di aerogeneratori pari ad 86.

Ogni ulteriore argomento risulterebbe superfluo considerando anche che le istanze sopracitate si sovrappongono addirittura tra loro generando una sovrabbondanza di domande di concessioni afferenti alla medesima area demaniale:

-  l'istanza avente ad oggetto l’impianto denominato Civitavecchia B si sovrappone in parte con quella presentata antecedentemente dalla Società REGOLO RINNOVABILI S.r.l. (progetto “Montalto di Castro 2), a sua volta concorrente con l’istanza presentata dalla Società WIND ENERGY CIVITAVECCHIA S.r.l. (progetto “Blue Wind Civitavecchia”);

-  l’istanza avente ad oggetto l’impianto Civitavecchia A è concorrente con quella presentata antecedentemente dalla Società REGOLO RINNOVABILI S.r.l. (progetto “Montalto di Castro 2), a sua volta concorrente con l’istanza presentata dalla Società HELIOS ENERGY S.r.l. (progetto “Seabass”):

-  l’istanza presentata dalla Società Avenhexicon s.r.l risulta concorrente rispetto all’istanza attivata dalla Società Zefiro Vento s.r.l. che prevede, da sola, l’installazione di 201 aerogeneratori da realizzarsi nel Mar Tirreno, Sardegna Nordorientale, per una superficie di 1.747.501.960 m²

 

Tutti progetti sopra individuati andrebbero sottoposti alla V.I.A. condotta in modo cumulativo ex D.lgs 152/2006 considerando cioè l’effetto complessivo degli impatti come elemento di valutazione ineludibile e prioritario rispetto al rilascio della concessione demaniale, la quale si configurerebbe illegittima laddove detto rilascio non seguirebbe ad una VIA adeguatamente motivata sotto il profilo del cumulo.

 

B) Sul cumulo dei progetti

Milita nel segno di una necessaria valutazione cumulativa tutto il sistema legislativo che governa la materia:

DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.

· DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che: “Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. “, affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.


Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all’art. 4 dell’allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell’assoggettabilità a VIA:

“ 4.1. Cumulo con altri progetti. 

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:  la  frammentazione  artificiosa  di  un  progetto,   di   fatto riconducibile ad un  progetto  unitario,  eludendo  l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica  attraverso  una  riduzione  «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte  seconda  del decreto legislativo n. 152/2006;  che  la  valutazione  dei potenziali  impatti  ambientali  sia limitata al singolo  intervento  senza  tenere  conto  dei  possibili impatti ambientali  derivanti  dall'interazione  con  altri  progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.  Il  criterio  del  «cumulo  con  altri  progetti»   deve   essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti  alla  stessa   categoria   progettuale   indicata nell'allegato IV  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non  possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;  per  i  quali  le  caratteristiche  progettuali,  definite  dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte  seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a  quelle  dei  progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano  il  superamento  della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte  seconda  del decreto  legislativo  n.  152/2006   per   la   specifica   categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: una fascia di un  chilometro  per  le  opere  lineari  (500  m dall'asse del tracciato);m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire  dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). “

La norma in commento è contenuta nel DM 52 del 30 marzo 2015 sopracitato che introduce le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, dettando comunque un principio di necessarietà della valutazione cumulativa che assume portata generale. Del resto, lo stesso Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006) nell’Allegato V alla parte II ove disciplina i criteri da seguire per la verifica di assoggettabilità prevede espressamente che: “Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;

c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;

d) della produzione di rifiuti;

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;

g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico.”

 

B) I principi della pianificazione dello spazio marittimo. La distribuzione degli impianti nel territorio nazionale.

Il co.2 dell’art. 23 del D.Lgs 199/2021 prevede che: “Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti  di  produzione  di energia  rinnovabile  off-shore,  sono  considerate tali le aree individuate per la produzione di energie  rinnovabili  dal  Piano  di gestione dello  spazio  marittimo  produzione  di  energia  da  fonti rinnovabili ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 17  ottobre  2016  n.  201,  e  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1 dicembre  2017, recante: "Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo".


Come noto i Piani di Gestione dello spazio marittimo sono in fase di approvazione ma le linee guida, già approvate, dettano principi applicabili a tutti i procedimenti in itinere e rispetto ai quali si rilevano palesemente incoerenti i progetti presentati alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Le linee guida citate prevedono infatti che:

“La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l’elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere: a) zone di acquacoltura; b) zone di pesca; c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, ivi compreso il sistema portuale; e) zone di addestramento militare; f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette; g) zone di estrazione di materie prime; h) ricerca scientifica; i) tracciati per cavi e condutture sottomarine; j) turismo; k) patrimonio culturale sottomarino; l) paesaggi costiero”


Il principio cardine della pianificazione dello spazio marittimo è dunque quello di assicurare un utilizzo coerente delle acque marine, garantendo attività anche eterogenee ma distribuite in modo armonico e proporzionato così da evitare la compromissione delle risorse presenti e senza ipotecare il soddisfacimento dei bisogni futuri; proprio come impone lo sviluppo sostenibile.


Gli impianti e le infrastrutture generatori di risorse energetiche sono soltanto uno degli usi ammissibili dello spazio marittimo e non potrebbero mai surclassare altre possibilità di utilizzo. Una eccessiva concentrazione degli stessi determinerebbe infatti una irrazionale distribuzione delle modalità di utilizzo del territorio marino, specie considerando che le concessioni eventualmente rilasciate hanno una durata quarantennale. I procedimenti sopracitati, quindi, costituiscono una vera e propria ipoteca su un tratto di mare di notevoli dimensioni, monopolizzandone l’uso e compromettendo la biodiversità, il Paesaggio e l’Ambiente.

Si evidenzia infine che il progetto presentato pregiudica in modo irreversibile una delle voci più importanti del bilancio territoriale del Comune di Montalto di Castro basato essenzialmente sul turismo.


La lesione all’immagine della costa, infatti, si presenta diretta, immediatamente percepibile ed in nessun modo mitigabile. Si evidenzia sul punto la gravissima incidenza delle opere di connessione a terra quale lesione paesaggistica del litorale, cui si aggiunge la sottrazione di aree destinate alle attività che si sviluppano proprio sulla costa. L’incidenza, inoltre, si manifesta anche sulle attività ittiche locali e sui fondali marini ad evidente sospetto di rilevanza archeologica. Le opere, di dimensioni faraoniche, che verrebbero realizzate costituirebbero un detrattore ambientale insostenibile per il territorio di Montalto di Castro

Questo Comune, peraltro, occupato da numerosi impianti fotovoltaici collocati quasi tutti in area agricola ed investito da altrettante domande sia di fotovoltaico che di eolico on-shore, ha già adempiuto alla quota parte di debito energetico su di esso gravante, non potendo ulteriormente sostenere un impianto dall’impatto così devastante per il proprio territorio e per la propria economia.


Si invoca sul punto non solo l’applicazione del cd. Burden Sharing ma anche di principi costituzionali dalla forza precettiva, quali il principio di eguaglianza, che impongono una sottrazione territoriale a vantaggio degli impianti FER ripartita proporzionalmente nel territorio nazionale. La lesione di tali principi comporterebbe ovvie conseguenze in tema di disparità di trattamento, generando per Montalto di Castro una lesione territoriale non indennizzabile né riparabile o compensabile. L’equa ripartizione del debito energetico è stabilita inoltre anche dal più volte citato D.Lgs 199/2021 il quale all’art.20 co.2 nel disciplinare la futura individuazione delle aree idonee alla installazione di impianti FER prevede che “Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di  sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresi' la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome”.


Dato atto che la valutazione di cumulo deve dunque reputarsi ineludibile anche per questa tipologia, si rimane in attesa di capire la evoluzione del procedimento.

Una valutazione corretta dovrebbe dunque aprirsi a considerare gli effetti concreti di un progetto come questo, che se da un lato assicura una produzione energetica di notevole portata, dall’altro dovrebbe inserirsi come alternativa chiara alo status quo  del carbone, comunicando ai cittadini quali saranno gli effetti: I comuni del litorale, ormai saturati di impianti continuano invece a vedere queste istanze come negatrici della proprio possibilità di decidere come pianificarli, e come gestirli, non potendo neanche dare priorità a sviluppi adeguati. Il turismo e la visione conservativa di città come Tarquinia  portano le amministrazioni a temere nuovi progetti, che non danno certezze, e che sembrano assorbire le poche risorse a vantaggio di pochi.

Il progetto risulta rallentato, secondo alcuni, anche nella indecisione sulla sorte delle centrali a carbone lì presenti, anche se il progetto dovrebbe pronunciarsi chiaramente se costituisca o meno una alternativa alla centrale a carbone. Quel territorio rimane così fermo a dover immaginare con notevoli difficoltà il proprio futuro.

 
 

©2021 by Francesco Marchetti

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