TAR LAZIO, III Sez. N.8620 2026 - SUL PRINCIPIO DI SATURAZIONE TERRITORIALE E SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INSERIMENTI - UNA SENTENZA STORICA.
- 10 giu
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La sentenza in oggetto segna un punto di riferimento rilevantissimo nel panorama interpretativo della materia , toccando principi su cui si discute da anni e riponendo in prima linea il rapporto tra tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile.
Il caso riguarda l’impugnazione di un autorizzazione per la realizzazione di un grande impianto agrivoltaico nel territorio di Montalto di Castro, generata da un percorso procedimentale assai originale e sfociata un auna motivazione poi censurata. L’impianto infatti veniva sottoposto a procedimento autorizzatorio presso la regione, che lo rigetta invitando la proponente a cambiare la collocazione così come aveva invitato il comune; nonostante la Regione si fosse così espressa, la proponente ripropone l’istanza al Mase che dopo un iter di nuova valutazione trova spazio nel decreto direttoriale positivo, a cui segue la impugnazione da parte del comune.
IL territorio della Tuscia è in condizioni evidenti a tutti, come tutta la Tuscia e la Maremma, ormai trasformati in distretti industriali energetici. Di fatto una trasformazione urbanistica che, per la prima volta nella storia del governo del territorio, non ha addentellati nella pianificazione pubblica ma nelle scelte di società private.Come sostenuto dal comune una valutazione positiva senza una verifica istruttoria adeguata svela il pregiudizio e il recepimento acritico dela prevalenza delle fer rispetto al paesaggio e all’ambiente. Questa materia si fonda su un giudizio concreto e lenticolare, sia del progetto che del contesto territoriale di riferimento, specie in un caso come quello in discussione ove una precedente autorità era già intervenuta dichiarando quanto sia critico quell’intervento sotto il profilo ambientale.
Reciyta la sentenza , accogliendo il ricorso che: “La presenza di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – nel caso in esame attraverso l’installazione di campi fotovoltaici a terra, ma anche di areogeneratori destinati alla produzione di energia rinnovabile da fonte eolica - rischia di saturare il territorio stravolgendo completamente l’assetto percettivo tipico del paesaggio agricolo”. Ebbene, il Collegio è dell’avviso che a fronte di tali numerosi e dettagliati rilievi, il MASE avrebbe dovuto non già ignorare tale parere tecnico istruttorio del MiC, bensì necessariamente tenerne conto nel doveroso bilanciamento dell’interesse pubblico alla massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (c.d. impianti FER) con gli altri diritti e interessi primari in gioco, quali l’ambiente e il paesaggio, ponendo in essere un’attività istruttoria che, invece, nel caso di specie non risulta essere stata eseguita, perché erroneamente ritenuta non necessaria in ragione, sostanzialmente, del ricadere l’impianto in aree idonee per legge…”Una simile motivazione, per quanto sin qui detto, si rileva, infatti, del tutto insufficiente ed inadeguata, non traducendosi la qualificazione di idoneità delle aree in un assenso automatico e aprioristico all’installazione di impianti FER sulle aree medesime.
Né, ancora, può fungere da leva indiscriminata per la realizzazione senza vincoli di tali impianti sul territorio nazionale il riferimento - pure operato nel provvedimento avversato - al principio di massima diffusione degli impianti FER, dovendo esso essere necessariamente coniugato con altri valori ordinamentali di pari rango, quali quelli della tutela dell’ambiente e del paesaggio (in tal senso, questa Sezione III, n. 16241/2025)…
La sentenza non entra nel tema della transizione del procedimento dalla regione al Mase, quasi fosse una sorta di irrituale appello, ma entra a piedi pari nella motivazione ,cassandola.
La rilevanza merita di riportarla integralmente per gli interessati.
Marco L. Marchetti
Silvia Malacchi